Nuovi obblighi per sciare in sicurezza: ecco quali sono

Nuovi obblighi per sciare in sicurezza: ecco quali sono

Non è periodo per gli appassionati di montagna. La questione, come sappiamo tutti, è più complessa di qualche divieto legato alle vacanze sulla neve ma è indubbio che la maggior parte delle restrizioni abbia seriamente intaccato le abitudini di chi usava staccare dalla routine di tutti i giorni per darsi una boccata d’ossigeno puro. Adesso arrivano novità anche da un punto di vista regolamentare su come prevenire incidenti o situazioni spiacevoli ad alta quota. Ecco quali sono i nuovi obblighi per sciare in sicurezza.

La riforma dello sport sulla neve

Casco fino a diciotto anni, obbligo di assicurazione Rc per accedere gli impianti e dotazione di defibrillatori sulle piste: queste le principali novità introdotte dalla riforma dello sport per il settore delle discipline invernali. Lo schema di decreto legislativo in attuazione dell’art. 9 della legge n. 86/2019, infatti, ha introdotto alcuni significativi cambiamenti per gli utenti delle aree sciabili nonché per i gestori dei relativi impianti.

I nuovi obblighi per sciare in sicurezza sono volti a rendere sicure le piste ma anche a prevenire il verificarsi di incidenti in un momento in cui gli ospedali sono già oberati da altro. Tra i punti salienti si segnalano:

  • l’estensione dell’obbligatorietà del casco protettivo fino ai diciotto anni (art. 17), che dovrà essere conforme a specifiche caratteristiche tecniche che verranno emanate con successivo;
  • obbligo di dotazione dei dispositivi elettronici di segnalazione e ricerca (art. 26) nonché di pala e sonda per le valanghe in particolari condizioni meteo per le escursioni;
  • l’obbligatorietà dell’assicurazione (art. 30) che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi o a sé stessi durante lo svolgimento delle attività sciistiche.

Specificando meglio quest’ultimo punto, va detto che i gestori delle aree sciabili (tranne quelle riservate al fondo) saranno tenuti a mettere a disposizione all’atto di acquisto dello skipass la relativa polizza.

Gli obblighi del gestore degli impianti

Molte dei nuovi obblighi per sciare in sicurezza riguardano proprio i gestori di impianti sciistici:

Oltre alla specifica segnalazione del grado di difficoltà delle piste con apposita palinatura e cartellonistica, tale figura dovrà provvedere all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle medesime al fine di evitare il verificarsi di incidenti e situazioni di pericolo per gli utenti medesimi. A tal fine, la norma in esame introduce in maniera esplicita la figura del “direttore delle piste” (art. 9) al quale, previa nomina da parte del gestore, sono affidati specifici compiti e funzioni. Altra importante novità risiede nel riconoscimento e messa in sicurezza delle piste di allenamento (art. 10) che, il gestore, sarà chiamato a riservare per le sessioni degli sci club e degli sportivi agonisti, impedendone l’accesso agli utenti ordinari con appositi cartelli. Come per gli sciatori, anche l’ente gestore dell’area è soggetto a un obbligo assicurativo per la responsabilità civile (art. 15) che, se non ottemperato, comporterà l’immediata chiusura dell’impianto e una sanzione amministrativa da 20 mila a 200 mila euro. Di fondamentale pregio, invece, appare l’obbligo di dotazione all’interno delle aree sciistiche dei defibrillatori semiautomatici Dae (art. 14), così come già previsto all’interno di qualsiasi impianto sportivo ove si svolgono manifestazioni e gare organizzate dalle federazioni sportive. Sarà compito del gestore stesso, poi, provvedere alla loro installazione in luoghi idonei e alla formazione di personale specializzato per il relativo utilizzo. Il mancato adempimento di siffatte disposizioni, pertanto, potrà a carico del gestore medesimo sanzioni amministrative fino a un massimo di 200 mila euro.

Non solo questo. Tra le ulteriori modifiche alle si segnalano anche una serie di disposizioni volte a una maggiore accessibilità alle aree sciabili da parte dei soggetti con disabilità (artt. 34 e ss.):

anche attraverso un sistema di loro facile individuazione e di tutela durante la pratica sportiva (pettorine e diritto di precedenza).

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